Trasporto di merci pericolose per ferrovia
Oltre agli operatori già noti, speditore, trasportatore, caricatore, riempitore, ecc. il RID definisce degli operatori non presenti in ambito ADR, essi sono:
Gestore di un container-cisterna o di una cisterna mobile, esso deve :
a) assicurare l’osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura;
b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il container-cisterna o la cisterna mobile, sottoposti alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni RID, fino alla prova successiva;
c) eseguire un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione ,da una modifica o da un incidente.- Gestore di un carro cisterna, esso deve :
a) assicurare l’osservanza delle disposizioni relative alla costruzione, equipaggiamento, prove e marcatura;
b) assicurare che la manutenzione dei serbatoi e dei loro equipaggiamenti sia effettuata in modo da garantire che il carro-cisterna sottoposto alle normali condizioni di esercizio, rispondano alle disposizioni RID, fino alla prova successiva;
c) eseguire un controllo eccezionale quando la sicurezza del serbatoio o dei suoi equipaggiamenti può essere compromessa da una riparazione ,da una modifica o da un incidente. - Gestore dell’infrastruttura ferroviaria, esso deve:
a) deve assicurarsi che i piani di emergenza interni per le stazioni di smistamento siano predisposti conformemente al capitolo 1.11.;
b) deve assicurarsi di avere in qualsiasi momento un accesso rapido e senza impedimenti alle seguenti informazioni :
– la composizione del treno con l’indicazione del numero di ogni carro e del tipo di carro se questa informazione non è compresa nel numero di carro;
– i numeri ONU delle merci pericolose trasportate in o su ogni carro, o, qualora vengano trasportate solo merci pericolose imballate in quantità limitate, informazioni che indichino la loro presenza quando è richiesta la marcatura del carro o del grande container conformemente al capitolo 3.4;
– la posizione di ogni carro nel treno (l’ordine dei carri).