Il consulente ADR

Il suo ruolo, la formazione professionale

ll consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose su strada e per ferrovia è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il trasporto, il carico o lo scarico di merci pericolose (D.L.vo 04/02/2000 n° 40 pubblicato sulla G.U. n° 52 del 03/03/2000 e successive integrazioni in attuazione della direttiva CEE n. 96/35/CE del 03/06/1996).

Sono esentati dall’obbligo di nomina del consulente le aziende aventi specifici requisiti e che rispettino le condizioni previste.

consulente adr e rid

Il consulente ADR/RID deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto, le operazioni di carico/scarico di merci pericolose e delle disposizioni normative vigenti in materia (ADR e/o RID). Per svolgere tale incarico è obbligatorio possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastruttre e Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame, oppure conseguito in uno stato aderente all’accordo europeo per il trasporto internazionale di merci pericolose.

L’obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, si applica ad ogni impresa, la cui attività comporta la Spedizione, trasporti di merci pericolose, operazioni di carico, scarico, riempimento o imballaggio connesse a tali trasporti. Esistono naturalmente delle esenzioni dalla nomina obbligatoria del consulente Adr e, si applicano in generale laddove i rischi sono ritenuti ridotti. Ad esempio, l’esenzione è applicabile per il trasporto in “esenzione parziale per unità di trasporto cap. 1.1.3.6.” oppure per i trasporti di “quantità limitate” LQ cap. 3.4 e “quantità esenti” E cap. 3.5. In ogni caso l’esenzione deve essere verificata in relazione alle specifiche attività nonché in relazione alla tipologia di merci/rifiuti.

Il certificato di formazione professionale può essere conseguito in modo completo o parziale per determinati tipi di merci pericolose o ad una o più modalità di trasporto.

Perché rivolgersi allo studio M® per l’incarico di consulente ADR/RID ?

Il legale rappresentate dello studio M® è tra i primi in Italia ad essere abilitato per la professione di consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose e rifiuti pericolosi in regime ADR/RID, per tutte le classi strada e ferrovia:

  • Già nel 1990 il Legale Rappresentante dello studio M® si occupava di trasporto merci pericolose ADR/RID per aziende di trasporto che avevano necessità in ambito internazionale di garantire la conformità normativa, anche attraverso quello che allora erano i sistemi qualità regolati dalla EN 29001/2/3/4 oggi ISO 9001:2015;
  • Conoscenza storica e minuziosa dell’accordo europeo per il trasporto internazionale su strada e ferrovia in tutte le sue evoluzioni, revisioni e recepimenti a carattere nazionale;
  • La molteplicità di tipologie dei Clienti hanno permesso allo studio M® uno sviluppo delle competenze nell’ambito ADR/RID molto elevato;
  • Immediata capacità di analisi per la definizione di procedure operative su cui erogare una specifica ed efficace formazione presso le aziende Clienti;
  • Velocità di risposta ai quesiti posti dai Clienti, grazie alla competenza ormai trentennale nonché alla conoscenza storica delle revisioni ADR/RID recepite nel corso degli anni;
  • Redazione di documenti che sono risultati conformi alla normativa ADR/RID in occasione di ispezioni / Audit di parti terze;
  • Metodologia di consulenza consolidata, per un’efficace risultato per le aziende Clienti in termini di conformità normativa;
  • Operatività in ambito Nazionale.
dettaglio il consulente adr

Allo stato attuale si possono conseguire i seguenti certificati: Modalità Stradale, Modalità Ferroviaria e Modalità per Via navigabile e le relative specializzazioni:

Classe 1 – Esplosivi

Classe 2 – Gas 

Classe 7 – Materie radioattive 

Classi 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 8 e 9 – Solidi e liquidi, classi varie

Numeri UN 1202, 1203, 1223, 3475, 1268/1283 – Prodotti petroliferi

Le disposizioni vigenti stabiliscono che il consulente per la sicurezza dei trasporti su strada, ferrovia o
per via navigabile di merci pericolose deve possedere:

  • Adeguate conoscenze sui rischi inerenti le attività di trasporto, carico e scarico delle merci
    pericolose e sulle specifiche disposizioni normative vigenti in materia;
  • Capacità necessarie a svolgere gli specifici compiti.

L’accertamento della formazione avviene attraverso una prova d’esame davanti ad una commissione
costituita da funzionari tecnici del DTN (Dipartimento per i trasporti e la navigazione) e, in caso di esito
positivo, si concretizza con il rilascio del CFP (certificato di formazione professionale) del consulente per
la sicurezza del trasporto su strada,per ferrovia o via navigabile di merci pericolose.

Tale certificato è valido per un periodo di cinque anni ed è rinnovabile previo superamento di altro apposito esame nei 12 mesi che precedono la scadenza.

Il rinnovo con estensione quinquennale è volto ad accertare :
  • il permanere delle conoscenze,
  • l’acquisizione della conoscenza delle eventuali modifiche e integrazioni intervenute in materia. Il programma d’esame è quello previsto in ADR/RID/ADN all’1.8.3.12.4:
  • Misure generali di prevenzione e sicurezza;
  • Classificazione delle merci pericolose;
  • Condizioni generali d’imballaggio, comprese le cisterne, contenitori-cisterna, veicoli-cisterna;
  • Iscrizioni ed etichette di pericolo;
  • Indicazioni che devono figurare sui documenti di trasporto;
  • Movimentazione e stivaggio;
  • Formazione professionale dell’equipaggio;
  • Documentazione di bordo e certificati di trasporto;
  • Istruzioni scritte;
  • Requisiti relativi alle attrezzature di trasporto.

Perchè bisogna nominare un consulente adr?

l trasporto di sostanze ed oggetti pericolosi su strada è regolato dall’”Accordo Europeo Relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada” abbreviato ADR firmato a Ginevra nel 1957 e ratificato in Italia con la legge n. 1839 del 12 Agosto 1962. La direttiva comunitaria 94/55/CEE del 21/11/94, ha in seguito reso obbligatorio il recepimento e l’ applicazione di queste norme anche ai trasporti in ambito nazionale. L’ ADR viene biennalmente aggiornato dal gruppo di lavoro WP 15, ad esso sono soggette tutte le sostanze, i prodotti chimici, gli oggetti contenenti prodotti chimici ed i rifiuti che presentino caratteristiche di pericolo per il trasporto.

Sono previsti tre operatori principali:

Lo speditore, che ha l’obbligo di classificare, etichettare i colli, predisporre i documenti di trasporto a quanto prescritto dai vari capitoli dell’ADR.

Il trasportatore, deve assicurarsi che le merci che gli vengono affidate siano autorizzate al trasporto, che la documentazione che deve accompagnare la merce sia corretta e presente, che l’etichettatura dei colli o del veicolo sia corretta in funzione della o delle sostanze trasportate, che il veicolo non sia sovraccarico. Anche il trasportatore di merci pericolose ha l’obbligo di nominare un consulente.

Il destinatario, che ha precisi obblighi, soprattutto riguardo allo scarico e decontaminazione di veicoli cisterna o contenitori. Nel caso che i soggetti sopraelencati si servano di servizi di terzi, come ad es. imballatori e/o caricatori devono prendere le precauzioni necessarie ad assicurarsi che le norme siano rispettate.

Tutti gli operatori hanno l’obbligo di sottoporre il personale addetto, ad istruzione specifica, in funzione delle mansioni svolte, questa é, per i conducenti, la frequenza di corsi tenuti da apposite organizzazioni per il conseguimento del “Certificato Di Formazione Professionale anche detto CFP per ADR” con esame presso la Motorizzazione Civile di competenza.

La figura del consulente DGSA appunto “Dangerous Goods Safety Adviser” è stata recepita in Italia con il D.L. 40 del 4 febbraio 2000, sostituito successivamente dal D. L. n°35 del 27/1/2010, che recepisce nella legislazione nazionale una direttiva dell’Unione Europea.
Questa importante funzione dovrebbe quindi essere introdotta nell’organigramma funzionale di tutte le aziende che in conto proprio o per conto terzi caricano, scaricano o trasportano merci pericolose.

Il consulente adr, oltre ad elevate competenze in relazione alla normativa ADR e di valutazione dei rischi, deve disporre di validi strumenti per assolvere alle prescrizioni del D. L. n°35 del 27/1/2010 in particolare modo riguardo a:

  • Relazione annuale sull’attività di carico, scarico o trasporto di merci pericolose;
  • Rapporto d’incidente;
  • Consulenza all’azienda in merito alla sicurezza dei trasporti di merci pericolose.

Per poter predisporre in modo documentato la relazione richiesta dalle disposizioni legislative e per svolgere adeguatamente ai propri compiti, il consulente DGSA deve principalmente tenere conto dei requisiti normativi e legislativi applicabili, come la gestione della salute e sicurezza, il trasporto e gestione dei rifiuti pericolosi, ecc. Naturalmente non può fare a meno di essere integrato nei processi aziendali connessi con le attività di trasporto, carico e scarico di merci pericolose effettuate dall’impresa per poterli esaminare, analizzare, valutare ed in definitiva, determinare.

Deve avere capacità e strumenti per valutare preventivamente i possibili rischi d’incidente nonché la gravità delle conseguenze a loro associati, in modo da poterli prevenire e mitigare con concreti interventi tecnici o gestionali, ad esempio attraverso:

Una banca dati sulle merci pericolose trasportate, caricate o scaricate;

La formazione ed addestramento del personale;

L’ esame e la valutazione dei subvettori/fornitori;

Le procedure/istruzioni in essere;

La verifica dell’idoneità dei veicoli e degli imballaggi/cisterne;

Il rapporto d’incidente;

La relazione annuale;

La normativa di riferimento.

Deve inoltre avere l’autorità di introdurre nell’impresa e fare osservare dal personale misure atte ad aumentare la consapevolezza di tali rischi, di influenzare la scelta e l’impiego di appaltatori esterni, nonché la competenza per individuare e fare attuare adeguate misure per far rispettare le norme vigenti e diminuire il rischio di incidenti.

È certo che la posizione della figura del consulente DGSA, é estremamente critica, sia dal punto di vista dei suoi rapporti interni all’organizzazione che quelli esterni. Del resto i problemi ed i rischi derivanti dal trasporto sempre crescenti di quantità di merci pericolose imponevano l’introduzione di misure adeguate per la tenuta sottocontrollo del rischio residuo insito in questi trasporti, nonché la complessa normativa richiedeva la necessità di istituire nelle imprese un valido supporto per una corretta gestione ed una tutela da sanzioni pecuniarie ed amministrative importanti.

sanzioni

sanzioni

La mancata nomina comporta da parte del legale rappresentante una sanzione pecuniaria da € 6.000.- a € 36.000.

La mancata comunicazione da parte del legale rappresentante della nomina alla ufficio MCTC comporta una sanzione pecuniaria da € 2.000.- a € 12.000.

Le sanzioni amministrative riconducibili unicamente al consulente sono quelle previste all’art. 12 cc. 3 e
4 , Dgls 35/2010, che sono le seguenti :
da € 4.000 – a € 24.000 per la violazione all’art. 11 cc. 5 e 7 (Redazione delle Relazioni) ;
da € 2.000 – a € 12.000 per la violazione all’art. 12 c. 4 (Trasmissione delle Relazioni).

La mancata osservanza delle prescrizioni dell’ ADR comporta sanzioni amministrative e pecuniarie importanti, dalla decurtazione da 2 a 10 punti dalla patente (a seconda dell’ infrazione), alla sospensione della stessa ed al fermo amministrativo del veicolo da 2 a 6 mesi.

La sanzione pecuniaria colpisce anche i mittenti (speditori)  e i caricatori/riempitori.

Come deve avvenire la nomina del consulente ADR?

La nomina del consulente ADR è un atto formale, il legale rappresentante dell’impresa deve comunicare per iscritto al consulente la sua nomina, ed anche l’accettazione dell’ incarico deve avvenire in forma scritta. La nomina del consulente deve venire notificata all’ufficio provinciale MCTC competente per territorio dove ha sede operativa l’azienda. In caso di più sedi operative in diverse province, devono essere effettuate nomine del consulente per ogni singola sede presso l’ufficio del dipartimento dei trasporti terrestri competente.

Richiedi maggiori informazioni

    Normative

    D.lgs n° 35 del 27 Gennaio 2010
    D.lgs 4 febbraio 2000, n. 40

     

    Link Utili

    Studio M Consulenza ADR
    www.studiomconsulenza.it

     

     

    Istruzioni

    In ogni situazione di incidente o di emergenza, i membri dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo.