CONSULENTE ADR: “CHI E’, RUOLO, NOMINA e QUALI FUNZIONI”

Consulente Adr : Nomina, Quali funzioni svolge, normativa

ll Consulente ADR (Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose su strada e ferrovia)  è quella figura professionale di cui si devono avvalere le imprese che effettuano il Trasporto, il Carico, lo Scarico nonché la Spedizione di merci pericolose e/o rifiuti pericolosi (D.lgs. 27/01/2010 n° 35 pubblicato sulla G.U. n° 58 del 11/03/2010).

Il Consulente ADR deve avere una conoscenza approfondita dei rischi inerenti il trasporto, le operazioni di carico e scarico, le procedure di Spedizione delle merci pericolose o dei rifiuti pericolosi, nonché delle disposizioni normative cogenti in materia e di settore.

Per svolgere l’incarico di Consulente ADR è obbligatorio possedere un certificato di formazione professionale rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, a seguito del superamento di un apposito esame, oppure conseguito in uno stato aderente all’ accordo per il trasporto internazionale di merci pericolose. Inoltre è necessario che la figura professionale del Consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose e/o rifiuti pericolosi, abbia conoscenza delle tecniche di valutazione dei rischi e conoscenza approfondita della legislazione cogente di settore in ambito della salute e sicurezza.

Le Specializzazioni previste sono :

Esplosivi : Classe 1,

GAS : Classe 2,

Radioattivi : Classe 7,

Classi varie solidi e liquidi : Classi 3,4.1,4.2,4.3,5.1,5.2,6.1,6.2,8 e 9,

Prodotti Petroliferi : UN 1202,UN 1203,UN 1223, UN 1863, UN1268, UN 3475.
(La specializzazione prodotti petroliferi rientra nelle classi varie)

Le modalità d’esame previste sono per il trasporto stradale (ADR) e per il trasporto ferroviario (RID).

QUANDO E PERCHE’ BISOGNA NOMINARE UN CONSULENTE ADR E/O RID

Il Consulente ADR si rivolge a tutte quelle le imprese che effettuano operazioni di Spedizione,Carico, Riempimento,Trasporto,Scarico di merci pericolose o rifiuti pericolosi in regime ADR.
L’obbligo di nomina del consulente ADR è sancito dal D.L. n°35 del 27/1/2010 all’art. 11 comma 1 (ex D.L. n°  40/2000), le cui funzioni di verifica sono descritte al capitolo 1.8.3. ADR/RID vigente di seguito elencate.

La funzione prioritaria del Consulente ADR è assicurare a mezzo di idonee procedure, la sicurezza del trasporto, carico,scarico di merci pericolose e/o rifiuti pericolosi al fine di tutelare la sicurezza delle persone, dei beni e dell’ambiente.

Nello specifico, i compiti del Consulente Adr comprendono inoltre l’esame delle prassi e procedure:

– le procedure volte a far rispettare le prescrizioni relative all’identificazione delle merci pericolose trasportate;
– le prassi dell’impresa per quanto concerne la valutazione, all’atto dell’acquisto dei mezzi di trasporto, di qualsiasi particolare requisito relativo alle merci pericolose trasportate;
– le procedure di verifica delle attrezzature utilizzate per il trasporto di merci pericolose o per le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico;
un’adeguata formazione del personale dell’impresa, che includa anche le modifiche alle regolamentazioni, e la registrazione di tale formazione;
– l’applicazione di procedure d’emergenza adeguate agli eventuali incidenti o eventi imprevisti che possano pregiudicare la sicurezza durante il trasporto di merci pericolose o le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico;
– l’analisi e, se necessario, la redazione di relazioni sugli incidenti, gli eventi imprevisti o le infrazioni gravi costatate nel corso del trasporto delle merci pericolose o durante le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico o di scarico;
– l’attuazione di misure appropriate per evitare il ripetersi d’incidenti, eventi imprevisti o infrazioni gravi;
– la presa in conto delle disposizioni legislative e dei requisiti specifici relativi al trasporto di merci pericolose, per quanto concerne la scelta e l’utilizzo dei subfornitori o altri operatori;
– la verifica che il personale incaricato della spedizione, del trasporto di merci pericolose, oppure dell’imballaggio, del riempimento, del carico o dello scarico di tali merci, abbia procedure operative e istruzioni dettagliate;
– l’introduzione di misure di sensibilizzazione ai rischi connessi al trasporto di merci pericolose o all’imballaggio, al riempimento, al carico e allo scarico di tali merci;
– l’attuazione di procedure di verifica volte a garantire la presenza, a bordo dei mezzi di trasporto, dei documenti e delle attrezzature di sicurezza che devono accompagnare il trasporto e la loro conformità di tali documenti e attrezzature alle regolamentazioni;
– l’attuazione di procedure di verifica dell’osservanza delle disposizioni concernenti le operazioni di imballaggio, di riempimento, di carico e di scarico.
– l’esistenza del piano di security previsto al 1.10.3.2.

REGIMI DI ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR

I casi che prevedono l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose sono funzione di diversi aspetti.

I casi di esenzione immediatamente riconducibili al 1.1.3. Adr e 1.1.3. Rid vigenti sono:

alla natura dell’operazione di trasporto,
al trasporto di Gas,
al trasporto di combustibili liquidi,
al trasporto di alcune disposizioni speciali,
alle merci confezionate secondo le quantità limitate (LQ – cap. 3.4),
alle merci confezionate secondo le quantità esenti (E – cap. 3.5),
alle merci trasportate in esenzione per unità di trasporto (1.1.3.6.),
agli imballaggi vuoti non bonificati,
al trasporto di dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica,
alle merci pericolose utilizzate unicamente come agenti di raffreddamento o condizionamento (solo in 5.5.3.),

Ulteriori dettagli per le esenzioni dalla nomina del Consulente Adr e/o Rid sono contenute nel D.M. 07.08.2023

adr rid consulente trasporti merci pericolose

REGIMI DI ESENZIONI DALLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR

I casi che prevedono l’esenzione dalla nomina del consulente per la sicurezza del trasporto merci pericolose sono funzione di diversi aspetti.

I casi di esenzione immediatamente riconducibili al 1.1.3. Adr e 1.1.3. Rid vigenti sono:

alla natura dell’operazione di trasporto,
al trasporto di Gas,
al trasporto di combustibili liquidi,
al trasporto di alcune disposizioni speciali,
alle merci confezionate secondo le quantità limitate (LQ – cap. 3.4),
alle merci confezionate secondo le quantità esenti (E – cap. 3.5),
alle merci trasportate in esenzione per unità di trasporto (1.1.3.6.),
agli imballaggi vuoti non bonificati,
al trasporto di dispositivi di stoccaggio e di produzione di energia elettrica,
alle merci pericolose utilizzate unicamente come agenti di raffreddamento o condizionamento (solo in 5.5.3.),

Ulteriori dettagli per le esenzioni dalla nomina del Consulente Adr e/o Rid sono contenute nel D.M. 07.08.2023

sanzioni

SANZIONI PREVISTE DAL D.LGS 35/2010

All’articolo 12 è previsto il seguente sistema sanzionatorio:

mancata nomina comporta da parte del legale rappresentante una sanzione pecuniaria da € 6.000.- a € 36.000.

La mancata comunicazione entro 15 gg da parte del legale rappresentante della nomina alla ufficio MCTC comporta una sanzione pecuniaria da € 2.000.- a € 12.000.

Le sanzioni amministrative riconducibili unicamente al Consulente ADR sono quelle previste all’art. 12 cc. 3 e
4 , D.lgs 35/2010, sono le seguenti:

da € 4.000 – a € 24.000 per la violazione all’art. 11 c. 5 e 7 (Redazione delle Relazioni).
da € 2.000 – a € 12.000 per la violazione all’art. 12 c. 4 (Trasmissione delle Relazioni).

Perché rivolgersi allo studio M® per l’incarico di consulente ADR/RID

Lo studio M® non subappalta / delega a collaboratori terzi lo svolgimento dell’incarico di Consulente ADR, unica concreta garanzia per il Cliente.

Già nel 1990 il Legale Rappresentante dello studio M® si occupava di trasporto merci pericolose ADR/RID per aziende di trasporto che avevano necessità in ambito internazionale di garantire la conformità normativa.

Conoscenza storica e minuziosa dell’accordo per il trasporto internazionale su strada e ferrovia in tutte le sue evoluzioni, revisioni e recepimenti anche a carattere nazionale.

La molteplicità delle tipologie dei Clienti hanno permesso allo studio M® uno sviluppo delle competenze nell’ambito ADR/RID molto elevato

Immediata capacità di analisi per la definizione di procedure operative su cui erogare una specifica ed efficace formazione presso le aziende Clienti.

Velocità di risposta ai quesiti posti dai Clienti, grazie alla competenza ormai trentennale nonché alla conoscenza storica delle revisioni ADR/RID recepite nel corso degli anni.

Redazione di documenti che sono risultati conformi alla normativa ADR/RID in occasione di ispezioni / Audit di parti terze.

Metodologia di consulenza consolidata, per un’efficace risultato per le aziende Clienti in termini di conformità normativa.
Operatività in ambito Nazionale.

Richiedi maggiori informazioni

    Normative

    D.lgs n° 35 del 27 Gennaio 2010
    D.lgs n° 20 del Febbraio 2000, n. 40
    D.M. n° 220 del 7 Agosto 2023

     

    Link Utili

    Studio M Consulenza ADR
    www.consulenzasaluteesicurezza.it

     

    Istruzioni

    In ogni situazione di incidente o di emergenza, i membri dell’equipaggio devono adottare i seguenti provvedimenti, quando ciò sia possibile e senza pericolo.