A chi si rivolge

La consulenza ADR e le imprese

La consulenza ADR si rivolge a tutte quelle le imprese che effettuano operazioni di carico/riempimento/confezionamento/trasporto/scarico di merci o rifiuti pericolosi in regime ADR/RID (Strada/Ferrovia). L’obbligo di nomina del consulente ADR/RID è sancito dal D.L. n°35 del 27/1/2010 all’art. 11 comma 1 (ex D.L. n° 40/2000); le cui funzioni sono descritte al capitolo 1.8.3. ADR/RID vigente.

Per merci pericolose/rifiuti pericolosi ai sensi della disciplina per il trasporto merci pericolose, si intendono merci,sostanze, miscele (rifiuti e non) ed oggetti appartenenti ad una delle 13 classi, secondo i criteri di classificazione stabiliti parte 2 ADR/RID:

CLASSE 1 materie, ed oggetti esplosivi

CLASSE 2 gas

CLASSE 3 liquidi infiammabili.

CLASSE 4.1 materie solide infiammabili

CLASSE 4.2 materie soggette ad accensione spontanea.

CLASSE 4.3 materie che a contatto con l’acqua sviluppano gas infiammabili.

CLASSE 5.1 materie comburenti.

CLASSE 5.2 perossidi organici

CLASSE 6.1 materie tossiche.

CLASSE 6.2 materie infettive.

CLASSE 7 materiale radioattivo.

CLASSE 8 materie corrosive.

CLASSE 9 materie ed oggetti pericolosi diversi.

Le disposizioni del trasporto merci pericolose non si applicano:

a) Trasporti di merci pericolose effettuati da privati quando queste merci sono confezionate per la vendita al dettaglio o al loro uso personale/domestico/ricreativo;
b) mediante veicoli, vagoni o munità navali che appartengono alle forze armate o che si trovano sotto la responsabilità di quest’ultime ovvero mediante navi in servizio governativo non commerciale;
c) mediante traghetti che effettuano soltanto l’attraversamento di una via navigabile interna o di un porto;
d)internamente all’interno del perimetro di un’area chiusa.

Esenzioni dall’obbligo di nomina del consulente ADR/RID (Cap. 1.8.3.2. ADR/RID)

Gli stati contraenti possono prevedere che le presenti disposizioni non si applichino alle imprese:
le cui attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, inferiori ai limiti definiti a 1.1.3.6 e 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5; ovvero
che non eseguono, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che eseguono occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi.

Sono altresì esenti dall’obbligo di nomina del consulente ADR/RID (D.to Ministeriale 04/07/2000):

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al cap 1.1.3.6.3 dell’ADR ai quali e’ associato il riconoscimento del livello di rischio più basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui al punto a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall’impresa stessa.

L’esenzione di cui sopra lett. a) e b) si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.
L’impresa che volesse avvalersi di tale esenzione deve darne comunicazione all’ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell’impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantità della merce trasportata ogni volta.

L’ impresa che si e’ avvalsa dell’esenzione nell’anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni riguardanti la data, il tipo di merce e la quantità trasportata, al momento dell’invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

La nomina del Consulente ADR è per cui obbligatoria per chi trasporta merci o rifiuti pericolosi rientranti nei criteri dell’ADR, esclusi i casi di esenzione, e per ogni soggetto coinvolto nella gestione di merci/rifiuti pericolose/i (speditore, caricatore, trasportatore, destinatario). Essi hanno rispettivamente i doveri in relazione alle figure disciplinate al capitolo 1.4 “Obblighi dei principali operatori” ad esempio in merito, alla classificazione delle merci, alla scelta degli imballaggi idonei, alle specifiche dei veicoli di trasporto, alla corretta etichettatura dei colli, alla corretta Placcatura dei veicoli-cisterna, alla movimentazione dei carichi, alla compilazione di documenti di trasporto,ecc.

Devono nominare il Consulente ADR tutte le imprese che effettuano operazioni di trasporto di merci o rifiuti pericolosi, soggetti all’accordo ADR su strada o per ferrovia (RID), oppure operazioni di carico e scarico, confezionamento/riempimento connesse a tali trasporti. (D. L. nr.35 del 27/1/2010 art 11 comma 1 e cap. 1.8 ADR).