OBBLIGHI DELLO SPEDITORE
Lo speditore di merci pericolose ha l’obbligo di presentare al trasporto una spedizione conforme alle disposizioni ADR.
Nell’ambito del 1.4.1 deve in particolare:
- Assicurarsi che le merci pericolose siano classificate e autorizzate al trasporto conformemente all’ADR;
- Fornire al trasportatore informazioni e dati in una maniera tracciabile e, se necessario, i documenti di trasporto e i documenti di accompagnamento richiesti (autorizzazioni, approvazioni, notifiche, certificati ecc.), con particolare riguardo alle disposizioni del capitolo 5.4 e delle tabelle parte 3;
- Utilizzare soltanto imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi per il trasporto alla rinfusa (IBC) e cisterne (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM) approvati e adatti al trasporto delle materie in questione e recanti i marchi prescritti dall’ADR;
- Osservare le disposizioni sul modo di inoltro e sulle restrizioni di spedizione;
- Assicurare che anche le cisterne vuote non ripulite e non degassificate (veicoli-cisterna, cisterne smontabili, veicoli-batteria, cisterne mobili, container-cisterna e CGEM), o i veicoli e i container per il trasporto alla rinfusa vuoti, non ripuliti, siano placcati, marcati ed etichettati conformemente al capitolo 5.3 e che le cisterne vuote, non ripulite, siano chiuse e presentino le stesse garanzie di tenuta di quando erano piene.
Ogni impresa, la cui attività comporti la spedizione o il trasporto di merci pericolose per strada, oppure operazioni connesse di imballaggio, di carico, di riempimento o di scarico, designa uno o più consulenti per la sicurezza dei trasporti di merci pericolose, in seguito denominati “consulenti”, incaricati di facilitare l’opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l’ambiente inerenti a tali attività.
Le imprese che partecipano al trasporto di merci pericolose solo come speditori e che non erano obbligate a designare un consulente in materia di sicurezza sulla base delle disposizioni applicabili fino al 31 Dicembre 2018 dovranno, in deroga alle disposizioni del 1.8.3.1 applicabili dal 1 Gennaio 2019, nominare un consulente per la sicurezza entro il 31 Dicembre 2022.