Consulente ADR/RID obbligatorio anche per gli Speditori
Entro il 31.12.2022 la figura del Consulente ADR sarà obbligatoria anche per gli Speditori (Cap. 1.4 Adr
vigente).
Tale obbligo, già introdotto con ADR 2019 per la figura dello Speditore, comporterà la nomina presso la
sede operativa dell’impresa alla fine del periodo transitorio: 31.12.2022.
Il Consulente ADR (consulente per la sicurezza del trasporto di merci pericolose e rifiuti pericolosi) è
obbligatorio per le imprese (pubbliche o private), che svolgono operazioni di carico, riempimento,
trasporto e scarico fin dal 2001 e, lo sarà anche per gli Speditori. Tale necessità è stata resa
necessaria per il controllo della catena del trasporto merci pericolose, le cui responsabilità ricadono
nelle attività previste per lo Speditore al 1.4.2.1. ADR vigente. Inoltre con il recepimento ADR 2021, anche lo Speditore dovrà assicurare che la relazione in caso di incidente, sia sottoposta all’autorità competente (1.8.5.1.)